Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice) riguardante la sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 81/08.
Il Decreto Minicodice contiene specifiche indicazioni per la prevenzione incendi e una corretta valutazione del rischio incendio. Il testo stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro.

Cosa si intende per “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”?

Si intendono i criteri che individuano:

  • le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio;
  • le misure intese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
  • e le misure precauzionali di esercizio.
A quali attività si applica il Decreto Minicodice?

Si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio incendio quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Quando aggiornare la valutazione del rischio incendio?

Dall’entrata in vigore del Decreto Minicodice (29 ottobre 2022), tutte le nuove attività a basso rischio incendio devono prevedere la valutazione in base ai nuovi criteri definiti.
Invece, per i luoghi di lavoro esistenti prima di tale data non è obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio. L’aggiornamento sarà necessario solamente nei seguenti casi:

    a

  • modifiche del processo produttivo (es. ampliamento dell’edificio oppure modifiche alle disposizioni e al layout aziendale);
  • modifiche significative dell’organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (es. implemento di personale o aumento sostanziale del materiale);
  • evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
  • infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
  • rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).

 

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