Il 29 ottobre 2022 è entrato in vigore il nuovo D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice) riguardante la sicurezza antincendio per luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs 81/08.
Il Decreto Minicodice contiene specifiche indicazioni per la prevenzione incendi e una corretta valutazione del rischio incendio. Il testo stabilisce i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro.
Cosa si intende per “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio”?
Si intendono i criteri che individuano:
- le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio;
- le misure intese a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- e le misure precauzionali di esercizio.
A quali attività si applica il Decreto Minicodice?
Si applica ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.
Si definiscono luoghi di lavoro a basso rischio incendio quelli ubicati in attività non soggette ai controlli di prevenzione incendi (non ricomprese nell’elenco dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
- con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- con superficie lorda complessiva ≤ 1000 mq;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
Quando aggiornare la valutazione del rischio incendio?
Dall’entrata in vigore del Decreto Minicodice (29 ottobre 2022), tutte le nuove attività a basso rischio incendio devono prevedere la valutazione in base ai nuovi criteri definiti.
Invece, per i luoghi di lavoro esistenti prima di tale data non è obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio incendio. L’aggiornamento sarà necessario solamente nei seguenti casi:
- a
- modifiche del processo produttivo (es. ampliamento dell’edificio oppure modifiche alle disposizioni e al layout aziendale);
- modifiche significative dell’organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori (es. implemento di personale o aumento sostanziale del materiale);
- evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- rielaborazione della valutazione dei rischi (nel termine di trenta giorni dalle causali).
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