A seguito della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 24/2022 che prevede una serie di indicazioni sulle tappe verso il progressivo superamento delle restrizioni che avverrà il 1° maggio 2022. Di seguito riportiamo i punti riassuntivi delle misure che entreranno in vigore già dal 1° aprile 2022.

Accesso ai luoghi di lavoro

Dal 1° aprile è possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass Base (non c’è più la distinzione over 50).

Dal 1° maggio invece l’accesso al lavoro potrà avvenire senza Green Pass.

*Per le professioni sanitarie, i lavoratori negli ospedali e nelle RSA rimane l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022. Per la stessa data rimane obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza in ospedale.

Accessi Green Pass

Dal 1° aprile sarà possibile accedere senza Green Pass a:

  • Attività con servizi alla persona (estetiste, parrucchieri, banche e poste)
  • Bar e ristorante solo per consumare all’aperto
  • Attività sportive outdoor
  • Negozi e attività commerciali
  • Uffici pubblici
  • Musei
  • Alberghi e strutture ricettive
  • Mezzi pubblici del trasporto locale

 

Dal primo al 30 aprile sarà previsto:

Green pass base per:

  • Mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea)
  • Mense e catering
  • Servizi di ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo (esclusi ristoranti degli alberghi per i clienti alloggiati)
  • Concorsi pubblici
  • Corsi di formazione pubblici e privati
  • Partecipazione a eventi aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto
  • Accesso ai luoghi di lavoro

Green pass rafforzato per:

  • Piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere
  • Convegni e congressi
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi
  • Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Cinema al chiuso
  • Discoteche
  • Spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
  • Accesso scuole e università

Mascherine

L’utilizzo delle mascherine è previsto in tutti i luoghi al chiuso (ad esclusione delle abitazioni private).

*Nelle discoteche è prevista ad eccezione del momento del ballo

Mascherine FFP2 per:

  • Mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, trasporto pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie
  • Sale teatrali, sale da concerto, cinema e locali di intrattenimento
  • Eventi e competizioni sportive

 

*Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:

– i bambini di età inferiore ai sei anni;

– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;

– le persone che stanno svolgendo attività sportiva.

 

Gestione casi di positività e contatti stretti dal 1° aprile

Le regole rimangono invariate per i positivi:

  • I positivi dovranno restare in isolamento per 7 giorni, se vaccinati con la terza dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e se guariti da meno di 120 giorni.
  • Mentre sono previsti 10 giorni di quarantena per i positivi non vaccinati o vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni e se guariti da più di 120 giorni.
  • Al termine della quarantena, si dovrà effettuare un test antigenico o molecolare che, in caso di esito negativo, decreterà l’avvenuta guarigione e la fine dell’isolamento.

Cambiano le regole per i contatti stretti:

  • Dal 1° aprile tutti i contatti stretti (indistintamente tra vaccinati, guariti o non vaccinati) devono sottoporsi solo a un periodo di autosorveglianza, che comporta l’utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
  • Il periodo di autosorveglianza dura 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.