
A seguito della cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 24/2022 che prevede una serie di indicazioni sulle tappe verso il progressivo superamento delle restrizioni che avverrà il 1° maggio 2022. Di seguito riportiamo i punti riassuntivi delle misure che entreranno in vigore già dal 1° aprile 2022.
Accesso ai luoghi di lavoro
Dal 1° aprile è possibile per tutti accedere ai luoghi di lavoro con il Green pass Base (non c’è più la distinzione over 50).
Dal 1° maggio invece l’accesso al lavoro potrà avvenire senza Green Pass.
*Per le professioni sanitarie, i lavoratori negli ospedali e nelle RSA rimane l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022. Per la stessa data rimane obbligo di green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza in ospedale.
Accessi Green Pass
Dal 1° aprile sarà possibile accedere senza Green Pass a:
- Attività con servizi alla persona (estetiste, parrucchieri, banche e poste)
- Bar e ristorante solo per consumare all’aperto
- Attività sportive outdoor
- Negozi e attività commerciali
- Uffici pubblici
- Musei
- Alberghi e strutture ricettive
- Mezzi pubblici del trasporto locale
Dal primo al 30 aprile sarà previsto:
Green pass base per:
- Mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni alta velocità e intercity, autobus di linea)
- Mense e catering
- Servizi di ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo (esclusi ristoranti degli alberghi per i clienti alloggiati)
- Concorsi pubblici
- Corsi di formazione pubblici e privati
- Partecipazione a eventi aperti al pubblico e competizioni sportive all’aperto
- Accesso ai luoghi di lavoro
Green pass rafforzato per:
- Piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere
- Convegni e congressi
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Cinema al chiuso
- Discoteche
- Spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso
- Accesso scuole e università
Mascherine
L’utilizzo delle mascherine è previsto in tutti i luoghi al chiuso (ad esclusione delle abitazioni private).
*Nelle discoteche è prevista ad eccezione del momento del ballo
Mascherine FFP2 per:
- Mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus interregionali, trasporto pubblico locale o regionale, funivie, cabinovie e seggiovie
- Sale teatrali, sale da concerto, cinema e locali di intrattenimento
- Eventi e competizioni sportive
*Non hanno l’obbligo di indossare mascherine:
– i bambini di età inferiore ai sei anni;
– le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
– le persone che stanno svolgendo attività sportiva.
Gestione casi di positività e contatti stretti dal 1° aprile
Le regole rimangono invariate per i positivi:
- I positivi dovranno restare in isolamento per 7 giorni, se vaccinati con la terza dose booster o se hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e se guariti da meno di 120 giorni.
- Mentre sono previsti 10 giorni di quarantena per i positivi non vaccinati o vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni e se guariti da più di 120 giorni.
- Al termine della quarantena, si dovrà effettuare un test antigenico o molecolare che, in caso di esito negativo, decreterà l’avvenuta guarigione e la fine dell’isolamento.
Cambiano le regole per i contatti stretti:
- Dal 1° aprile tutti i contatti stretti (indistintamente tra vaccinati, guariti o non vaccinati) devono sottoporsi solo a un periodo di autosorveglianza, che comporta l’utilizzo obbligatorio di mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti.
- Il periodo di autosorveglianza dura 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi.