Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto del 2 settembre 2021, uno dei 3 decreti che sostituiscono il DM 10 marzo 1998. Il nuovo Decreto riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza con indicazioni sulla formazione degli addetti antincendio e dei docenti.

Di seguito le principali novità introdotte che riguardano le aziende:

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO:

  • La denominazione dei corsi antincendio viene così modificata:

– Rischio alto diventa Livello 3
– Rischio medio diventa Livello 2
– Rischio basso diventa Livello 1

  • Il numero di ore complessive per ogni corso rimane invariato
  • La parte teorica potrà essere erogata sia in presenza che in videoconferenza per tutti i livelli
  • Nel Livello 1 vengono introdotte 2 ore di pratica obbligatorie
  • L’aggiornamento obbligatorio della formazione avrà una periodicità quinquennale

 

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO E IN EMERGENZA

Il Datore di Lavoro deve predisporre il Piano di Emergenza nei seguenti casi:

  • Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori (condizione già prevista)
  • Luoghi di lavoro aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • Luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (condizione già prevista)

Per le imprese che non rientrano nei casi sopra elencati, il Datore di Lavoro deve attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio e riportarle nel DVR.

 

Il testo integrale del Decreto Ministeriale a breve in vigore si può consultare al seguente link.

Per maggiori informazioni contattaci per telefono 0307050551 o tramite mail info@aziendeprotette.it