Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto del 2 settembre 2021, uno dei 3 decreti che sostituiscono il DM 10 marzo 1998. Il nuovo Decreto riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza con indicazioni sulla formazione degli addetti antincendio e dei docenti.
Di seguito le principali novità introdotte che riguardano le aziende:
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO:
- La denominazione dei corsi antincendio viene così modificata:
– Rischio alto diventa Livello 3
– Rischio medio diventa Livello 2
– Rischio basso diventa Livello 1
- Il numero di ore complessive per ogni corso rimane invariato
- La parte teorica potrà essere erogata sia in presenza che in videoconferenza per tutti i livelli
- Nel Livello 1 vengono introdotte 2 ore di pratica obbligatorie
- L’aggiornamento obbligatorio della formazione avrà una periodicità quinquennale
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO E IN EMERGENZA
Il Datore di Lavoro deve predisporre il Piano di Emergenza nei seguenti casi:
- Luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori (condizione già prevista)
- Luoghi di lavoro aperti al pubblico con la presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori
- Luoghi di lavoro che rientrano nell’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011 (condizione già prevista)
Per le imprese che non rientrano nei casi sopra elencati, il Datore di Lavoro deve attuare misure organizzative e gestionali in caso di incendio e riportarle nel DVR.
Il testo integrale del Decreto Ministeriale a breve in vigore si può consultare al seguente link.
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