Le aziende che effettuano trasporto in conto proprio di rifiuti, trasporto in conto terzi di rifiuti (sia pericolosi sia non pericolosi), bonifica di siti contaminati oppure bonifica di amianto, intermediazione di rifiuti hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali.
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2021 le imprese autorizzate all’Albo dovranno provvedere al pagamento del diritto annuale. L’importo da versare varia sempre in base alla categoria e alla classe di appartenenza. Per l’anno 2021 gli importi da pagare non sono cambiati rispetto l’anno precedente e sono i seguenti:

 

Categorie dalla 1 alla 8

CLASSE Euro
A 1.800,00
B 1.300,00
C 1.000,00
D 750,00
E 350,00
F 150,00

 

Categorie 2bis e 3 bis

CLASSE Euro
Unica 50,00

 

Categorie 9 e 10

CLASSE Euro
A 3.100,00
B 2.050,00
C 1.300,00
D 650,00
E 300,00

 

Le imprese iscritte in più categorie pagano l’importo derivante dalla somma dei singoli diritti per ciascuna categoria e classe.
Nel caso di cancellazione dall’Albo l’azienda è comunque tenuta al pagamento del diritto annuale per l’anno in corso.

Per eseguire il pagamento l’impresa deve accedere alla propria area riservata e nella sezione “DIRITTI” viene visualizzato in dettaglio l’importo dovuto.

Modalità di pagamento

I metodi previsti per il pagamento sono:

  • Carta di credito (deve essere abilitata per i pagamenti online);
  • PagoPa (sistema di pagamenti elettronici).

Si possono effettuare i pagamenti direttamente sul sito o sull’applicazione mobile dell’Ente o attraverso i canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), come ad esempio:

  • le agenzie della banca;
  • utilizzando l’home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA);
  • gli sportelli ATM abilitati delle banche;
  • i punti vendita di Mooney, Lottomatica e Banca 5;
  • gli Uffici Postali.

Il mancato pagamento del diritto annuale comporta la sospensione dell’iscrizione all’Albo. Durante questo periodo, l’impresa non può svolgere l’attività della categoria sospesa. La sospensione decorre dalla data in cui l’impresa riceve notifica del provvedimento nella propria casella di posta elettronica certificata. Inoltre, le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti vengono cancellate d’ufficio senza ulteriori comunicazioni (art. 20, comma 1, lettera f), del D.M. 120/2014).

Contattaci per maggiori informazioni, il nostro settore Ambiente & Ecologia risponderà a tutti i tuoi dubbi sul pagamento del diritto annuale all’Albo Gestori Ambientali.