Perché, quando, come…
Lavorare in un ambiente pulito, ordinato e sano permette di lavorare meglio e soprattutto salvaguardare la salute dei lavoratori.
Partendo da questo presupposto, nel DLGS 81/08, all’allegato IV punto 1.9 Microclima, sono indicate le prescrizioni sull’aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Citando il documento: “Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente (…)”.
Questo implica che le lavorazioni insalubri, ovvero che producono polveri, fumi e gas, che possono nuocere alla salute, siano integrate da un sistema di captazione (il più vicino possibile alla fonte) dell’aria inquinata prodotta durante la lavorazione.
Così facendo, l’ambiente di lavoro si mantiene salubre e il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di tutelare la salute dei suoi lavoratori. Adempiere a questo obbligo, però, non autorizza il datore di lavoro ad aspirare l’aria inquinata dall’interno e riversarla all’esterno così come è. Questo genererebbe un inquinamento atmosferico, che s’intende ogni trasformazione dell’aria dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze, tali da costituire un pericolo per la salute umana e/o per la qualità dell’ambiente.
In termini tecnici, il “riversare” nell’aria esterna gli inquinanti generati dalle lavorazioni, viene definita emissione in atmosfera. Ogni azienda, prima di avviare una produzione che genera emissioni in atmosfera, deve per questo ottenere una preventiva autorizzazione. Il quadro normativo attuale prevede che ogni impianto che produca emissioni in atmosfera sia preventivamente autorizzato dall’ente preposto e rispetti i valori limite imposti.
I livelli autorizzativi per le attività industriali individuati dal D.Lgs. 152/2006 sono due:
- Autorizzazioni ordinarie, il cui procedimento è descritto nell’art. 269
- Autorizzazioni generali definite dall’art. 272 commi 2 e 3 per le attività in deroga elencate nella Parte II dell’Allegato IV alla Parte V. Per le aziende soggette all’AIA (Autorizzazione integrata ambientale), tale autorizzazione va a sostituire quella relativa alle emissioni ai sensi dell’art. 269 e dell’art.272 del D.Lgs. 152/2006.
Le due tipologie elencate sopra sono comprese nell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e l’autorità competente resta la Provincia, ma la domanda di autorizzazione va presentata presso il SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) che riveste il ruolo di “autorità procedente”.
Noi di Aziende Protette offriamo alle imprese diverse soluzioni in questo ambito:
- la consulenza per classificare le attività e gli impianti soggetti alla regolamentazione delle emissioni in atmosfera, le prescrizioni, gli eventuali valori limite da rispettare. Le modalità procedurali e gestionali per l’ottenimento e il corretto esercizio degli stessi;
- l’espletamento delle procedure per l’acquisizione delle autorizzazioni;
- il supporto per l’impianto da installare;
- l’assistenza tecnica per l’iter di acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- il supporto tecnico nelle attività di monitoraggio e campionamento delle emissioni per l’osservanza delle prescrizioni previste.